CIG Naspi e bonus 600 euro: le novita del Decreto Agosto

[gio 20 agosto 2020]




Scopri cosa prevede il Decreto Agosto in riferimento a Naspi, Cig e bonus 600 euro


Con il nuovo Decreto Agosto, il governo intende favorire la ripresa dell’economia e dei consumi che hanno subito un brusco stop a causa della pandemia da coronavirus.

Tra le misure previste dal Decreto Agosto vi è un rinnovo della Cassa integrazione e della NASPI, il divieto di licenziamento e la proroga anche allo stop ad accertamenti fiscali ed invio di cartelle esattoriali.

Nel nuovo decreto confluiscono i 25 miliardi approvati con lo scostamento di bilancio che serviranno a rilanciare l’economia e il mondo del lavoro.

Tra le novità principali di questa manovra ci sono:

  • proroga NASPI

 

  • proroga della cassa integrazione per altre 18 settimane

 

  • bonus da 600 euro e 1000 euro per i lavoratori

 

NaspiCig e bonus 600 euro sono alcune delle misure contenute nel decreto, vediamo cosa prevedono nel dettaglio.

 

Naspi

La NASPINuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, è un’indennità mensile di disoccupazione che spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione.

Le categorie che per legge hanno diritto alla NASPI sono:

  • apprendisti;
  • soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
  • personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

La domanda per questo contributo sociale deve essere avanzata dal lavoratore e deve essere inoltrata all’INPS. E’ prevista una proroga di 2 mesi della disoccupazione NASPI per coloro che si trovano all’esaurimento dell’indennità.

 

Proroga cassa integrazione 

Nel decreto è stato stabilito anche una proroga della CIGCassa Integrazione Guadagni, sia ordinaria che in deroga.

Per la cassa integrazione, è stato previsto un ampliamento di altre 9 settimane + 9, fino al 31 dicembre 2020.

Il meccanismo per accedere alla cassa integrazione resta solo stesso. Di fatto le aziende potranno mettere in Cassa integrazione i dipendenti per 9 settimane ed eventualmente rinnovare il provvedimento per altre 9 settimane. In tutto, quindi la proroga ammonterà a 18 settimane complessive.

Gli aventi diritto alla Cig sono i lavoratori di:

  • industrie e attività del settore manifatturierotrasporti;
  • attività estrattive e impianti di produzione e distribuzione acqua, luce e gas;
  • cooperative manifatturiere o industriali, ma anche agricoli e consorzi di produzioni agricole;
  • forestali, imprese del tabacco e industria boschiva;
  • addetti delle imprese di distruzionenoleggi, stampa e sviluppo di film e pellicole cinematografiche;

Per ricevere gli aiuti statali, la causale da inserire nella richiesta da inviare all’INPS è: Covid-19.

 

Bonus 600 euro e 1000 euro 

Con l’approvazione e l’entrata in vigore del decreto agosto vengono introdotte nuove indennità per alcune categorie di lavoratori.

Vi è il sostegno per i lavoratori stagionali del settore turismo, delle terme e dello spettacolo sotto forma di due diversi bonus da 1000 e 600 euro per i mesi di giugno e luglio.

Un bonus di 1000 euro per i mesi di giugno e luglio 2020 è riconosciuto ai:

  • lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, purché non titolari di pensione, di lavoro dipendente, o di Naspi;

 

  • ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

 

È riconosciuto poi un bonus di 600 euro a giugno e luglio 2020 ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e che sono:

  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

 

  • lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;

 

  • lavoratori autonomiprivi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo-febbraio 2020 alla Gestione separata.

 

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